Normativa e Registro Antincendio | Cipierre Srl


NORMATIVA

L'ultimo aggiornamento della normativa antincendio fa riferimento al dpr 151/2011, che regola la SCIA antincendio, CPI e le attività soggette a prevenzione incendi.

Cosa dice la normativa antincendio: le categorie

In passato, la norma prescriveva le medesime regole per tutte le attività soggette e controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Con l'aggiornamento della normativa, le attività sono state invece suddivise in tre categorie (A, B, C), in base alla gravità del rischio ed alla dimensione, oltre che alla complessità, dell'attività stessa.

  1. Nella categoria A rientrano le attività provviste di regola tecnica e con un livello di complessità limitato. Possono essere considerate attività di tipo A gli alberghi fino a 50 posti letto, le strutture sanitarie fino a 50 posti o le autorimesse fino a 1.000 metri quadri.
  2. La categoria B comprende le attività della categoria A ma con un livello di complessità maggiore e le attività sprovviste di regola tecnica. Si fa riferimento, ad esempio, ad alberghi dai 50 ai 100 posti letto, alle strutture sanitarie dai 50 ai 100 posti, alle aziende o uffici contenenti da 500 a 800 persone.
  3. Con la categoria C facciamo riferimento alle attività con un elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. Le attività considerate da categoria C sono le centrali termoelettriche, i teatri, gli studi televisivi, alberghi e strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, uffici con più di 800 persone.

Le procedure previste dalla norma antincendio.

In base alle diverse categorie, sono imposte dalla norma una serie di procedure, che devono essere avviate solo dopo aver presentato la SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

  • Attività di categoria A

    Le attività di categoria A non necessitano dell'esame del progetto da parte dei Vigili del Fuoco. Prima di realizzare i lavori, dunque, non sarà necessario richiedere il parere né, di conseguenza, attendere il certificato di prevenzione. Una volta terminati i lavori, basterà la presentazione della SCIA con il progetto allegato, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Entro 60 giorni, il Comando effettuerà dei controlli, tramite una serie di visite tecniche che possono essere seguite a campione, oppure in base alla tipologia di attività.

  • Attività di categoria B

    Queste tipologie di attività devono richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco il parere di conformità sul progetto; entro 30 giorni, i Vigili del Fuoco possono richiedere documentazione integrativa, mentre entro 60 giorni devono pronunciarsi sulla conformità. Una volta ultimati i lavori, l'istanza per l'inizio dell'attività viene presentata mediante la SCIA. Al pari delle attività di categoria A, anche per quelle di categoria B sono previsti controlli a campione.

  • Attività di categoria C

    Per le attività di categoria C, è richiesto il parere di conformità dei Vigili del Fuoco, relativo al progetto presentato. Il Comando si esprimerà entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione e può chiedere documentazione integrativa entro 30 giorni. L'attività può iniziare dopo la presentazione della SCIA ma, a differenza di quanto accade per le categorie precedenti, i Vigili del Fuoco devono procedere al controllo dell'attività; in caso di esito positivo, sarà rilasciato il CPI.



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